(Provincia di Trento)
(Pubblicato  nel  suppl.  n. 1  al Bollettino ufficiale della Regione
            Trentino-Alto Adige n. 19 dell'8 maggio 2007)
                    IL PRESIDENTE DELLA PROVINCIA
    Visto  l'art.  53  del decreto del Presidente della Repubblica 31
agosto  1972,  n. 670,  recante  «Approvazione  del testo unico delle
leggi   costituzionali   concernenti   lo  Statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto  Adige»,  ai sensi del quale il Presidente della Giunta
provinciale  emana,  con  proprio  decreto,  i regolamenti deliberati
dalla Giunta;
   Visto  l'art.  54,  comma  1,  numero  2, del medesimo decreto del
Presidente della Repubblica, secondo il quale alla Giunta provinciale
spetta  la  deliberazione  dei regolamenti sulle materie che, secondo
l'ordinamento  vigente,  sono  devolute  alla  potesta' regolamentare
delle province;
   Visto  l'art. 29, comma 4, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3,  recante  «Norme  in  materia  di  governo  dell'autonomia  del
Trentino»,   che  dispone,  tra  l'altro,  che  le  attribuzioni  dei
dipartimenti   e  della  segreteria  generale  della  provincia  sono
disciplinate  con  regolamento.  Anche  tenendo conto del progressivo
trasferimento  di  funzioni ai comuni, con regolamento possono essere
disposte, inoltre, modifiche della denominazione e delle attribuzioni
nonche' l'accorpamento dei dipartimenti previsti dal comma 3;
   Visto  l'art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3,  che  dispone, tra l'altro, che i servizi, strutture di secondo
livello  della  Provincia,  sono  individuati dal regolamento, che ne
definisce   la   denominazione  e  le  competenze  nell'ambito  delle
attribuzioni   della   segreteria  generale  della  provincia  e  dei
dipartimenti presso cui sono incardinati;
   Visto  il  regolamento  di  organizzazione emanato con decreto del
Presidente  della  provincia  n. 19-72/Leg.  di data 31 ottobre 2006,
recante «Attribuzioni della segreteria generale della provincia e dei
dipartimenti  nonche'  individuazione, denominazione e competenze dei
servizi  (art.  29,  comma  4,  e  art.  30,  comma  1,  della  legge
provinciale 16 giugno 2006, n. 3)»;
   Vista  la  deliberazione della Giunta provinciale n. 694 di data 5
aprile 2007, con la quale e' stato approvato lo schema di regolamento
avente  ad  oggetto  «Modificazioni  al  decreto del Presidente della
provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006 recante "Attribuzioni
della  segreteria generale della provincia e dei dipartimenti nonche'
individuazione,  denominazione  e  competenze  dei  servizi (art. 29,
comma  4, e art. 30, comma 1, della legge provinciale 16 giugno 2006,
n. 3)"»,
                                Emana
   il seguente regolamento:
   Registrato  alla Corte dei conti il 18 aprile 2007, registro n. 1,
foglio n. 7
                               Art. 1.

   La  denominazione  e  la declaratoria del servizio tributi, di cui
all'allegato B) del regolamento di organizzazione emanato con decreto
del Presidente della provincia n. 19-72/Leg. di data 31 ottobre 2006,
sono sostituite con le seguenti:
          Servizio sistema finanziario pubblico provinciale
   Effettua  analisi e proiezioni della spesa della provincia e degli
enti  del  settore  pubblico provinciale a supporto della definizione
delle  strategie  di  finanza  pubblica  provinciale. Elabora scenari
previsionali    della   finanza   pubblica   provinciale   e   quadri
programmatici  degli  investimenti  di  tutti gli enti e soggetti del
settore pubblico provinciale;
   Adotta gli atti previsti dalla normativa vigente volti a garantire
il  coordinamento  e  l'armonizzazione delle scelte finanziarie degli
enti  e soggetti collegati alla finanza provinciale con gli obiettivi
di finanza pubblica della provincia;
   Adotta  gli  atti di indirizzo per assicurare una gestione secondo
una logica di gruppo delle societa' controllate dalla provincia;
   Cura  gli  adempimenti  concernenti  l'impostazione  del  patto di
stabilita' interno;
   Redige il conto consolidato delle societa' della provincia e cura,
in   collaborazione   con  la  struttura  competente  in  materia  di
statistica,  la  costruzione  dei  conti  consolidati  degli enti del
settore pubblico provinciale;
   Valuta   le   procedure   concernenti   finanziamenti   ed   altre
agevolazioni  economiche, formula proposte per la semplificazione, lo
snellimento e l'accelerazione delle fasi di erogazioni delle stesse;
   Verifica  la  coerenza  dei  disegni  di legge di iniziativa della
Giunta  provinciale  e  degli  atti  di programmazione proposti dalle
strutture provinciali con le strategie finanziarie della provincia;
   Provvede all'esame e formula osservazioni sui documenti finanziari
e  contabili  degli  enti  pubblici  e delle agenzie della Provincia,
nonche' delle societa' in cui la stessa partecipa;
   Collabora  con  il  dipartimento nell'impostazione della strategia
finanziaria  della  provincia  e collabora con le altre strutture del
dipartimento  nell'elaborazione  degli elementi per la formazione del
bilancia  annuale  e  pluriennale  e  del  rendiconto  generale della
provincia;
   Promuove, d'intesa con il dipartimento, analisi, approfondimenti e
ricerche  in  materia  di politiche finanziarie e svolge attivita' di
supporto  al  Comitato  per la qualificazione della spesa pubblica di
cui all'art. 30 della legge provinciale 8 luglio 1996, n. 4;
   Vigila  sugli  adempimenti  previsti  dalle  norme  tributarie  in
relazione  ai  compiti  ed  alle  attivita'  della provincia e svolge
attivita'  di  consulenza  a favore delle strutture provinciali nelle
medesime materie;
   Coordina  la  raccolta  dei  dati  di  competenza  delle strutture
provinciali,   necessari  alla  predisposizione  delle  dichiarazioni
previste  dalle leggi tributarie e cura gli adempimenti connessi alla
presentazione delle suddette dichiarazioni;
   Provvede alla gestione del servizio «cassa ed economato centrale»;
   Cura  gli  adempimenti  in  materia  di certificazione e controllo
legale dei conti;
   Cura  gli  adempimenti  collegati  alle funzioni dell'autorita' di
audit di cui ai regolamenti comunitari recanti disposizioni sui fondi
strutturali.